Statuto

In evidenza: Il giorno 29 aprile 2010, l’Assemblea dei soci Agripiemontevet ha deliberato all’unanimità le seguenti modifiche allo statuto:

1. Articolo 12 sesto capoverso; le parole “con la presenza di almeno un terzo degli associati” sono sostituite con “con la presenza di almeno un sesto dei soci attivi”.

2. Articolo 14 secondo capoverso; le parole “i componenti durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti” sono sostituite con “i componenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti”.

TITOLO PRIMO: NORME GENERALI

Art. 1 Denominazione - durata.
La "AGRIPIEMONTEVET", costituita con atto ricevuto dal dottor Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, in data 28 novembre 2008, è regolata dal presente Statuto. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede.
L'Associazione ha sede in Saluzzo al corso Italia, 67. Una nuova ubicazione della sede può essere decisa nel corso di una assemblea annuale, su proposta del Presidente, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3 Emblema.
L'Associazione adotta come emblema un logo riportante la raffigurazione geografica del Piemonte con sopra una "A" che si continua in una figura stilizzata di una testa bovina, di una testa suina e di una testa ovina; nella parte inferiore compare la scritta agripiemontevet. L’emblema può essere modificato nel corso di una assemblea annuale, su proposta del Presidente, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 4 Anno associativo.
Le cariche associative e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2009.

Art. 5 Scopo.
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di riunire tutti coloro che, nella ricerca e nella pratica, si interessano alla vita, all’allevamento, al benessere, alle patologie degli animali da reddito e altresì alla sanità e qualità degli alimenti di origine animale. L'Associazione si propone segnatamente di:
- migliorare la qualità degli allevamenti riducendo patologie e favorendo il benessere e la qualità dei capi;
- stabilire legami tra gli associati e favorire gli scambi culturali e professionali fra quanti operano nel settore degli animali da reddito con riferimento anche alla trasformazione, distribuzione e sanità dei prodotti di derivazione animale;
- diffondere ogni conoscenza di interesse per gli associati;
- promuovere la ricerca e divulgare i risultati connessi alle finalità dell’Associazione;
- operare a tutela della sanità pubblica e veterinaria;
- offrire consulenza aziendale agricola e zootecnica al fine di perseguire gli obiettivi sopraindicati.
L'Associazione si propone inoltre finalità scientifiche e culturali allo scopo di favorire la formazione, l’informazione e l’aggiornamento permanente degli associati tramite l'organizzazione di congressi, seminari, corsi, tavole rotonde e la diffusione di pubblicazioni e di audiovisivi, nel settore degli animali da reddito a livello locale, nazionale e internazionale.

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

 Art. 6 Requisiti e generalità.
L'iscrizione all'Associazione è libera ed aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età ed alle persone giuridiche ed assimilate.
Gli associati - che hanno tutti uguali diritti - si distinguono in:
- fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo;
- ordinari: le persone fisiche che hanno conseguito la laurea in medicina veterinaria o in agraria che aderiscono all'Associazione versando la quota di iscrizione annua;
- sostenitori: le persone fisiche prive del titolo di studio di cui sopra e le persone giuridiche ed assimilate in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- onorari: le persone fisiche ammesse all'Associazione per particolari titoli di benemerenza acquisiti negli ambiti previsti tra le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7 Ammissione.
Per essere ammessi all'Associazione, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale delibera a maggioranza; in caso di delibera favorevole il nuovo associato deve versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e per la prima volta stabilita nell'atto costitutivo. Anche gli associati fondatori e sostenitori sono tenuti a versare la quota di iscrizione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 8 Perdita della qualità di associato.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione. La qualità di associato è vitalizia e si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), esclusione, recesso e per il mancato versamento della quota annua. Il recesso è consentito in qualsiasi momento. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti dell'associato che:
- non adempia ai pagamenti entro 6 (sei) mesi dalla richiesta del Tesoriere avanzata con lettera raccomandata;
- non corrisponda la quota associativa per 2 (due) anni consecutivi;
- non osservi le norme dello Statuto.
E' escluso l'associato avente la qualifica di medico veterinario che sia condannato in via definitiva per reato che contrasti con le finalità dell'Associazione e/o la dignità dell’esercizio della professione. La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'associato uscente.

TITOLO TERZO: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Generalità.
Sono organi dell'Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo.

  a) Assemblea degli associati

Art. 10 Generalità.
L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione. L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, nonchè gli associati onorari. Gli associati-persone giuridiche ed assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

Art. 11 Convocazione.
L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi. La convocazione della prima Assemblea dovrà avvenire entro tre mesi dalla costituzione dell'Associazione.
Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno 1/5 (un quinto) degli associati, con istanza scritta. L'Assemblea degli associati è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo. La convocazione degli associati avviene mediante avviso scritto comunicato a ciascuno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 12 Deliberazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, su proposta del Presidente dell’Assemblea, da un segretario avente competenza per quella sola Assemblea. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea. Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione - che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima - le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno un sesto dei soci attivi. Per deliberare modifiche allo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo che per le elezioni alle cariche associative, per argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei presenti: in tali casi le votazioni sono fatte a scrutinio segreto. Nel corso dell'Assemblea Annuale Ordinaria o Straordinaria degli associati sono ritenuti validi, oltre a quelli espressi di persona, i voti per delega.
La delega, per essere valida, deve essere presentata o inviata per iscritto e contenere gli estremi del delegante, dell'associato delegato, la data e il luogo dell’Assemblea regolarmente indetta e gli eventuali limiti della delega. In assenza di limiti, la delega si intende incondizionata. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Prima dell’inizio dell’Assemblea le deleghe devono essere depositate presso il Segretario dell'Associazione che provvede a registrarle. Per la votazione a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe. Qualora si rendesse necessario, l’Assemblea, su proposta del Presidente, stabilirà particolari o diverse condizioni procedurali alle quali attenersi per l’espletamento del voto a scrutinio segreto.

Art. 13 Competenze dell'Assemblea degli associati.
L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività associativa;
b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c. la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente;
d. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione associativa riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e. l'approvazione dei regolamenti per l'organizzazione interna.

   b) Consiglio Direttivo

Art. 14 Composizione.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 6 (sei) membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi. I componenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono, entro 15 (quindici), a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati entro 30 (trenta) giorni, affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 15 Riunioni e deliberazioni.
La prima riunione del Consiglio Direttivo neo eletto avviene su convocazione del componente più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la partecipazione di metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che non venga richiesto da almeno due componenti il voto segreto. Nel corso della prima riunione il membro più anziano pone in votazione, in modo palese, l’elezione del Presidente.
Viene eletto Presidente il membro del Comitato Direttivo che ottenga la maggioranza dei voti. Il Presidente neo eletto pone quindi in votazione, anche in modo palese, le restanti cariche associative: Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. È facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio Direttivo, in qualità di consulenti o relatori, associati o consulenti esterni per trattare questioni specifiche. Può prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente in carica nell'anno precedente. Ogni qualvolta si effettui una votazione del Consiglio Direttivo e si raggiunga una parità il voto del Presidente ha valore doppio.

Art. 16 Poteri e compiti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo svolge inoltre, a mero titolo esemplificativo, quanto segue:
- attua le decisioni dell'Assemblea degli associati;
- convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria;
- fissa le date delle Assemblee e dei congressi curandone lo svolgimento;
- delibera sulla ammissione dei nuovi associati;
- formula l’ordine del giorno delle Assemblee;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell’Assemblea;
- provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti;
- propone variazioni dello Statuto nei limiti fissati dallo Statuto stesso;
- gestisce tutte le problematiche inerenti assetto e attività dell'Associazione quali previste dallo Statuto o affidate dalla Assemblea degli associati;
- determina le quote annuali di iscrizione all'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni o a qualunque altro compito ad esso demandato;
- stabilisce i rimborsi spese per l'attività svolta dai membri dei comitati.

Art. 17 Decadenza dalla carica di Amministratore.
Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione il componente che si dimetta o che risulti assente ingiustificato per tre sedute consecutive alle riunioni regolarmente convocate. ll componente decaduto viene sostituito come previsto dal presente Statuto.

Art. 18 Presidente.
Il Presidente dell'Associazione viene eletto, secondo le modalità previste dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione. Il Presidente eletto entra in carica immediatamente dopo la sua elezione. Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende il Segretario ed il Tesorerie nell'assolvimento dei compiti loro affidati;
- redige la relazione tecnica, scientifica e finanziaria da sottoporre all'Assemblea;
- cura personalmente o attraverso un proprio delegato i rapporti con Società, Enti od Organizzazioni italiani ed esteri;
- a sua discrezione può affidare incarichi speciali ad altri associati, anche Onorari, o ai non associati;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Presidente dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea degli associati.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Vicepresidente.
Il Vicepresidente, eletto secondo le modalità previste dallo Statuto per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e per l’attribuzione delle cariche associative, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, svolgendo le funzioni attribuite allo stesso dallo Statuto.

Art. 20 Tesoriere.
Il Tesoriere:
- provvede alla riscossione delle quote associative;
- custodisce e amministra secondo le indicazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo le somme riscosse;
- provvede all’accensione di conti correnti intestati all'Associazione presso Istituti di Credito o Uffici postali;
- dà disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi;
- provvede ad eseguire i pagamenti dell'Associazione secondo le previsioni del bilancio e su indicazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo;
- redige i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea degli associati.

Art. 21 Segretario.
Il Segretario provvede a:
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- redigere i verbali delle Assemblee;
- controllare e gestire le deleghe in ambito assembleare secondo quanto previsto dallo Statuto;
- curare le attività di segreteria;
- mantenere aggiornato e curare l’archivio dei documenti relativo agli atti, agli organi, agli eventi ed agli associati dell'Associazione.
Il Segretario, nella gestione degli atti e delle attività ad egli affidate dallo Statuto, può essere coadiuvato da un numero variabile di collaboratori, non necessariamente associati, per i quali deve ottenere l'autorizzazione preventiva del Presidente o del Consiglio Direttivo. Il Segretario è comunque responsabile dell’operato dei collaboratori dei quali si avvale.

Art. 22 Comitati Tecnici e Scientifici, Coordinamenti di area e di programma.
Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Tecnici e Scientifici e/o Coordinamenti di area e di programma definendone, con apposito regolamento integrativo dello Statuto, composizione, compiti, termini operativi e mandato temporale così come le modalità di raccordo o integrazione con il Consiglio Direttivo. Il regolamento relativo a ciascun Comitato o Coordinamento diviene esecutivo una volta approvato a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo. Al Comitato spetta un compenso ed un rimborso spese per l'espletamento del suo mandato così come stabilito dall'articolo 23 (ventitré) del presente Statuto.

Art. 23 Remunerazione delle cariche associative e rimborso delle spese.
Qualunque carica in seno all'Associazione è a titolo gratuito. Agli associati che ricoprono cariche nel Consiglio Direttivo, nei Comitati o in qualunque altro organismo previsto dallo Statuto, ai quali vengano affidati speciali incarichi dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento sostenute. Altre spese eventualmente sostenute vengono rimborsate secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: PATRIMONIO

Art. 24 Composizione.
Il patrimonio è costituito da:
a) beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
c) contributi che venissero eventualmente assegnati all'Associazione dagli Ordini Professionali dei medici veterinari e dei dottori agronomi e forestali, da Enti Pubblici e Privati, eventuali donazioni o liberalità;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.
Le somme eventualmente raccolte o assegnate per progetti speciali non fanno parte del patrimonio dell'Associazione e devono essere contabilizzate a parte dal Tesoriere e rendicontate nel corso dell’Assemblea annuale.

Art. 25 Divieto di distribuzione di utili o riserve.
E' fatto assoluto divieto di distribuzione - anche in modo indiretto - di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO QUINTO: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Comitato Provvisorio.
Fino allo svolgimento della prima Assemblea degli associati e dunque fino alla nomina degli organi statutari dell'Associazione, la gestione provvisoria compete al Comitato nominato nell'atto costitutivo. Questo Comitato è dunque investito - compatibilmente alla sua provvisorietà ed all'ordinaria amministrazione - di tutti i poteri e le funzioni che il presente Statuto riconosce al Consiglio Direttivo.

Art. 27 Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dal precedente articolo 12 (dodici).
L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà poteri e compensi, qualora designati fra i non associati. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 Non commercialità.
Si riassumono le disposizioni previste per le associazioni non commerciali dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e contenute nel presente Statuto:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 29 Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.